
Il ruolo del CONI.
Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), organismo di vertice cui fa capo lo sport nazionale nella quasi totalità delle sue manifestazioni, è sorto nel lontano 1908 come associazione costituita dai rappresentanti dei vari sport, con l’inquadramento in esso di tutte le Federazioni sportive allora esistenti, al fine di preparare ed assistere la partecipazione italiana alle Olimpiadi.[1]
Il CONI si presentava, agli albori, come ente strumentale del Partito Nazionale Fascista, che vedeva lo sport come “instrumentum regni” e questa concezione monopolistica dell’organizzazione sportiva è rimasta per molti anni anche dopo la scissione politica tra il CONI e il Partito Fascista.
Soltanto con la legge 23 marzo 1981, n. 91, si giunge a sancire ufficialmente il libero esercizio dell’attività fisica, sia dilettantistica che professionistica, sia in forma individuale che collettiva (art.1), elevando quest’ultimo a diritto fondamentale dell’individuo.
Da un’iniziale posizione di ente deputato dal nostro ordinamento al governo dello sport, con la riforma del 99 e la costituzione della CONI Servizi spa (Società per azioni il cui capitale sociale è interamente posseduto dal Ministero delle Finanze), ora il Coni ha mantenuto una funzione puramente di indirizzo e promozione dello sport.
La società per azioni si occupa inoltre di gestire i Centri nazionali di preparazione olimpica, la Scuola dello Sport, l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, oltre ad erogare consulenza per l’impiantistica sportiva di alto livello e sviluppare il progetto di riqualificazione del Parco del Foro italico.
[1] Nel 1914 un parlamentare dell’epoca, l’on. Montrè, procedette ad una prima formazione di ciò che poi sarebbe stato il Comitato: successivamente, nel 1927, si decise l’accorpamento di tutte le Federazioni sportive, e infine, con la legge 6 febbraio 1942, n. 426, il CONI venne riconosciuto dallo Stato come ente dotato di personalità giuridica, preposto alla cura, all’organizzazione e allo sviluppo dello sport. L’assetto definitivo dell’ente veniva completato con il D.P.R. 530/1974.

Il Consiglio nazionale.
Massimo organo rappresentativo dello sport nazionale, le cui finalità sono da individuarsi nella:
- diffusione della c.d. idea olimpica
- predisposizione delle attività necessarie per la preparazione olimpica
- coordinamento e disciplina dell’attività sportiva nazionale
- armonizzazione dell’azione delle Federazioni sportive nazionali

La Giunta nazionale.
L’ organo deputato a svolgere sia le funzioni di indirizzo e di controllo dell’attività amministrativa e gestionale dell’Ente, sia quelle di controllo sulle Federazioni sportive nazionali e sulle articolazioni interne delle stesse Federazioni, in base alle disposizioni dell’art. 7 dello Statuto.

Il Presidente.
Il Presidente oltre ad essere rappresentante legale dell’Ente, ha anche funzioni di garanzia e di propulsione in merito all’adozione di provvedimenti di competenza della Giunta, nonché poteri sostitutivi esercitabili nei casi di necessità ed urgenza relativamente alle deliberazioni di competenza di quest’ultima.

Il Segretario generale.
Nominato dalla Giunta nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, provvede alla gestione amministrativa dell’Ente e cura l’organizzazione dei servizi e degli uffici;

Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Organo di nomina ministeriale destinato a svolgere compiti riguardanti l’aspetto contabile e gestionale dell’Ente.

L'Alta Corte di giustizia sportiva.
Ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.

Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
Che ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti tesserati, affiliati o licenziati.

Il Tribunale nazionale Antidoping.
Competente per i ricorsi contro le deliberazioni in materia di doping degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

La Commissione di garanzia.
Che ha il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale.
Impatto sociale e categorie di riferimento.
Al CONI spetta anche il riconoscimento degli Enti di Promozione Sportiva, che per ottenerlo dovranno rispettare una serie di direttive e requisiti dettati, per l’appunto, dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva. Attualmente, il CONI riconosce 15 Enti di Promozione Sportiva Nazionali[1] ed un Ente di Promozione Sportiva Regionale, Sport Padania.